Indennità di accompagnamento
I presupposti per il riconoscimento di tale indennità sono la totale inabilità (invalidità del 100%), l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere le attività di vita quotidiana. A differenza delle altre, tale indennità non prende in considerazione i requisiti anagrafici ed economici del soggetto (non viene considerato il reddito). L’erogazione dell’assegno è di competenza dell’INPS e ha decorrenza dal mese successivo dalla presentazione della domanda.
Al malato che si debba sottoporre ai trattamenti chemioterapici spetta l’indennità di accompagnamento per il periodo di chemioterapia o di radioterapia. Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno infatti riconosciuto il diritto del paziente sottoposto ai trattamenti chemioterapici a ricevere l’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di cura (anche se il periodo è breve). La domanda va presentata all’ASL di competenza presso l’Ufficio Invalidi civili. Alla domanda è necessario allegare il riconoscimento di invalidità civile ed il certificato medico che deve contenere i dati necessari per consentire l’individuazione delle menomazioni e delle infermità. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda.